DESCRIZIONE
L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali,autorimesse,uffici,magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

    • Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
    • Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniuge divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario IACP con patto di futura vendita);
    • Titolari di locazione finanziaria;
    • Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
QUANTO SI DEVE PAGARE

Per l'anno 2010sono state determinate le seguenti aliquote ICI: 
a)
7 per mille (aliquota altri fabbricati ed aree fabbricabili)

- abitazioni concesse dal proprietario (da certificare con apposita dichiarazione) in uso gratuito dal
coniuge, parenti entro il 3 ° grado ed affini entro il 2° grado ;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, purché la stessa non risulti locata;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa non risulti
locata;
- abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

.

Una pertinenza assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce (ubicata nello stesso edificio.)

Come si calcola
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali) e moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti:
· per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10 e C/1;
· per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
· per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza.
All'imposta ottenuta si toglie la riduzione e/o la detrazione, se spettanti.
La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e detratta al 50% tra la prima e la seconda rata.
La riduzione sui terreni compete agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori regolarmente iscritti ai fini contributivi, purché conducano direttamente il fondo. Gli stessi sono esentati dal versamento quale area fabbricabile, nel caso in cui il fondo sia considerato tale dal Piano Regolatore.
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da ICI.

Come pagare
Si può effettuare il versamento in qualsiasi momento entro i primi sei mesi dell'anno, senza aspettare necessariamente il mese di Giugno, quindi i termini sono:
 prima rata o saldo entro il 16 di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente, per il saldo l'aliquota e la detrazione sono quelle dell'anno in corso;
 seconda rata 1-20 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.
Il versamento, unico per ogni contribuente e per ogni Comune, può essere effettuato , con commisioni, presso gli uffici postali, tramite gli appositi bollettini su CCP n. 12140950
I bollettini sono reperibili presso:
· · Uffici postali:
  - Ufficio Tributi ed URP
del comune di Randazzo

Per debiti regressi 2004/09 i versamenti dovranno essere effettuati su CCP n. 95345146

Le detrazioni vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Non si effettua versamento se l'Imposta è uguale o inferiore a Euro 2,07.
Se l'Imposta per l'intero anno è fino a Euro 5,16 si effettua solo il versamento a saldo.

Come pagare in caso di dimenticanza
Il contribuente può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'ente, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (3% annuo fino al 31/12/2003 - 2,5% annuo dal 01/01/2004), con maturazione giorno per giorno (0,0082% al giorno fino al 31/12/2003 - 0,0068% al giorno dal 01/01/2004) computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Come chiedere il rimborso
Il contribuente può richiedere,entro tre anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore ICI versata o non dovuta utilizzando l'apposita istanza

Riduzione per inagibilità o inabitabilità

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
La riduzione di imposta è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

Note
E' necessario presentare entro il primo semestre dell'anno successivo una comunicazione di variazione (anno 2004) - anno 2003) (in carta semplice) nel caso in cui nel corso dell'anno precedente si siano verificate le seguenti condizioni:
(a) acquisto o vendita dell'immobile;
(b) decesso del proprietario o acquisto o successione;
(c) costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione;
(d) variazione di valore dell'immobile o modifica delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'immobile;
(e) perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.

Nei casi:
(a) Vendita o acquisto dell'immobile: si paga la quota ICI relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. Entro il primo semestre dell'anno successivo si dovrà presentare al Comune la comunicazione di variazione (anno 2010 -).
(b) Decesso del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno, per il periodo precedente la data del decesso il pagamento dell'ICI deve essere eseguito con il bollettino intestato al deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere eseguito dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome. Entro il primo semestre dell'anno successivo si dovrà presentare la comunicazione di variazione (anno 2003 - anno 2004) a nome del deceduto e a nome dei singoli eredi.

DOVE RIVOLGERSI UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo p.zza Municipio 1
telefono 095-7990058
fax  
orario  
E-mail tributi@comune.randazzo.ct.it