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DESCRIZIONE
L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica
sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali,autorimesse,uffici,magazzini),
aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di
godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione,
di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione
demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai
fini dell'ICI. CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in
base alle quote di proprietà possedute:
- Proprietari di immobili
(fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- Titolari del diritto reale
di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniuge
divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato,
assegnatario IACP con patto di futura vendita);
- Titolari di locazione
finanziaria;
- Titolari di suolo su cui è costituito
il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie
su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima,
fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento
dell'imposta gravante sul suolo);
QUANTO SI DEVE PAGARE
Per l'anno 2010sono state
determinate le seguenti aliquote ICI:
a) 7 per mille (aliquota
altri fabbricati ed aree fabbricabili)
- abitazioni concesse dal proprietario (da certificare con apposita
dichiarazione) in uso gratuito dal
coniuge, parenti entro il 3 ° grado ed affini entro
il 2° grado ;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato,
purché la stessa non risulti locata;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa
non risulti
locata;
- abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo
Case Popolari;
.
Una pertinenza assume
l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce (ubicata nello
stesso edificio.)
Come si calcola
La base imponibile si ottiene aumentando del
5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale
dei terreni (NB – l'aumento percentuale va applicato
sempre, anche sulle nuove rendite
catastali) e moltiplicando la rendita
ottenuta per i seguenti coefficienti:
· per 100 se si tratta di fabbricati
classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B
(collegi convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori,
stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10
e C/1;
· per 50 se si tratta di fabbricati
classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri,
banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
· per 34 se si tratta di fabbricati
classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
La base imponibile ottenuta viene moltiplicata
per l'aliquota di competenza.
All'imposta ottenuta si toglie la riduzione
e/o la detrazione, se spettanti.
La detrazione va suddivisa in parti uguali
tra coloro che ne possono usufruire e detratta al 50% tra la
prima e la seconda rata.
La riduzione sui terreni compete agli imprenditori
agricoli a titolo principale ed ai coltivatori regolarmente iscritti
ai fini contributivi, purché conducano direttamente il
fondo. Gli stessi sono esentati dal versamento quale area fabbricabile,
nel caso in cui il fondo sia considerato tale dal Piano Regolatore.
Le unità immobiliari classificate nel
gruppo catastale E sono esenti da ICI.
Come pagare
Si può effettuare il versamento
in qualsiasi momento entro i primi sei mesi dell'anno, senza
aspettare necessariamente il mese di Giugno, quindi i termini
sono:
prima rata o saldo entro il 16 di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente,
calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno
precedente, per il saldo l'aliquota e la detrazione sono quelle
dell'anno in corso;
seconda rata 1-20 Dicembre, versando
il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle
aliquote e della detrazione dell'anno in corso.
Il versamento, unico per ogni contribuente
e per ogni Comune, può essere effettuato , con commisioni,
presso gli uffici postali, tramite gli appositi bollettini su
CCP n. 12140950
I bollettini sono reperibili presso:
· · Uffici
postali:
- Ufficio Tributi ed URP del comune di Randazzo
Per debiti regressi 2004/09 i versamenti dovranno essere effettuati su
CCP n. 95345146
Le detrazioni vanno divise
tra la prima e la seconda rata.
Non si effettua versamento se l'Imposta è uguale
o inferiore a Euro 2,07.
Se l'Imposta per l'intero anno è fino
a Euro 5,16 si effettua solo il versamento a saldo.
Come pagare in caso di dimenticanza
Il contribuente può sanare di sua iniziativa,
prima dell'inizio dei controlli da parte dell'ente, le violazioni
commesse mediante "ravvedimento
operoso" che consente di ridurre le
sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione
avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene
entro un anno dall'omissione;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti
gli interessi legali (3% annuo fino al 31/12/2003 - 2,5% annuo
dal 01/01/2004), con maturazione giorno per giorno (0,0082% al
giorno fino al 31/12/2003 - 0,0068% al giorno dal 01/01/2004)
computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo
pagamento.
Come chiedere il rimborso
Il contribuente può richiedere,entro
tre anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore
ICI versata o non dovuta utilizzando l'apposita istanza
Riduzione per inagibilità o
inabitabilità L'imposta è ridotta
del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai
e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni
che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i
quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
La riduzione di imposta è limitata
al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette
condizioni e decorre dalla data della richiesta.
Note
E' necessario presentare entro il primo
semestre dell'anno successivo una comunicazione di variazione
(anno 2004)
- anno 2003)
(in carta semplice) nel caso in cui nel corso dell'anno precedente
si siano verificate le seguenti condizioni:
(a) acquisto
o vendita dell'immobile;
(b) decesso
del proprietario o acquisto o successione;
(c) costituzione
o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione;
(d) variazione
di valore dell'immobile o modifica delle caratteristiche e
della destinazione d'uso dell'immobile;
(e) perdita
o acquisizione del requisito di abitazione principale.
Nei casi:
(a) Vendita
o acquisto dell'immobile: si paga la quota ICI relativa ai
mesi per i quali si è stati proprietari. Entro il primo
semestre dell'anno successivo si dovrà presentare al
Comune la comunicazione di variazione (anno
2010 -).
(b) Decesso
del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno,
per il periodo precedente la data del decesso il pagamento
dell'ICI deve essere eseguito con il bollettino intestato al
deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla
data del decesso, il pagamento deve essere eseguito dall'usufruttuario
o dagli eredi, a loro nome. Entro il primo semestre dell'anno
successivo si dovrà presentare la comunicazione di variazione
(anno 2003 - anno
2004) a nome del deceduto e a nome
dei singoli eredi.
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